Condizioni generali di vendita
1) Il Consorzio Dolomiti Superski come pure i 12 Consorzi di valle aderenti, agiscono in forza di mandato con rappresentanza conferito da parte di imprese autonome (i gestori) cui compete la gestione esclusiva dei singoli impianti e dei servizi connessi. Detti gestori sono gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto.
2) Lo skipass è un documento personale e reca il nome e cognome e/o la foto del titolare. Non può essere ceduto neppure a titolo gratuito, scambiato o alterato. Il periodo di validità dello skipass può essere prolungato a partire da 6 giorni pagando un supplemento di 5 €. Non è possibile sostituire uno skipass di valle con uno skipass Dolomiti Superski e viceversa. Lo skipass plurigiornaliero – fino a 7 gg - porta impresse in alternativa le lettere M-F-S-J e B, che rispettivamente identificano l’appartenenza a: Uomo – Donna – Senior – Junior e Bambino di età inferiore agli 8 anni.
3) La tessera valore non è personale, e quindi è cedibile, e la sua validità è limitata alla stagione di emissione.
4) Al fine di ottenere lo sconto, praticato a seniores (S), juniores (J) e bambini (B), vanno esibiti validi documenti di riconoscimento, non sostituibili da autocertificazione, attestanti i presupposti per la concessione del suddetto sconto, secondo quanto riportato nei fogli illustrativi presenti nei punti vendita.
5) Con la sottoscrizione per accettazione degli skipass gratuiti con foto concessi ai bambini di età inferiore ad anni 8 (l’età deve essere adeguatamente documentata), il firmatario accettante dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili (artt. 2047 e 2048 c.c.) connesse alla sorveglianza del minore, anche nell’uso degli impianti, nonché delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 così come successivamente modificata e integrata e di tutte le disposizioni vigenti in materia.
Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze.
6) All’atto dell’obliterazione lo skipass va esibito ad ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori ai quali deve essere consentita l’identificazione dell’utente.
7) Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass comporta il suo ritiro immediato e/o il suo annullamento e/o sospensione, fatto salvo il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente. Lo skipass può altresì essere ritirato o sospeso dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali.
8) Gli skipass ritirati o deteriorati deliberatamente non vengono sostituiti e tanto meno rimborsati. In caso di smarrimento di skipass plurigiornalieri o stagionali, quindi con esclusione di quelli giornalieri o pomeridiani, è possibile richiedere presso i punti centrali di emissione la sostituzione mediante presentazione del numero dello skipass originale smarrito per poterne bloccare l’utilizzo da parte di terzi. Lo skipass sostituito sarà valido a partire dal giorno successivo a quello della richiesta e conseguente disattivazione.
Per spese di segreteria verrà richiesto l’importo di € 5,00. Tale somma non sarà restituita neanche nel caso di ritrovamento dello skipass originale. Per eventuali storni di acquisti fatti online tramite e-ticketing viene chiesto il pagamento di € 10,00.
9) Solo in caso di infortunio sciistico è possibile il parziale rimborso dello skipass non utilizzato, sempre che sia del tipo nominativo o con foto. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna, perciò gli skipass giornalieri non possono essere rimborsati.
La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita centrali deve essere corredata dai seguenti documenti:
- supporto materiale dello skipass;
- copia del verbale di infortunio rilasciato dagli addetti al soccorso piste o certificato
medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona o dall’ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovante la natura sciistica dell’infortunio tale da impedire la prosecuzione dell’attività sportiva.
Il calcolo del rimborso viene fatto tenuto conto del costo delle giornate già godute. Gli accompagnatori dell’infortunato non hanno diritto al rimborso.
Per la richiesta di rimborso dello skipass stagionale si vedano le informazioni riportate sul volantino “info skipass stagionale”.
10) Il supporto skipass o tessera valore viene concesso allo sciatore in comodato. L’utente è responsabile della buona conservazione del supporto skipass o tessera valore, che rimane di proprietà dell’emittente.
11) Lo skipass e la tessera valore, quali documenti di trasporto, assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30.06.1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.
12) Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti di risalita del comprensorio Dolomiti Superski e l’agibilità di tutte le piste, essendo gli stessi subordinati -a titolo esemplificativo- alle condizioni meteorologiche, di innevamento, di sicurezza ed alle disposizioni delle autorità. La scelta corretta dell’itinerario da parte dell’utente dovrà essere adeguata alle proprie capacità e commisurata all’orario di apertura degli impianti. All’inizio ed a fine stagione è possibile la chiusura degli impianti e la limitazione dell’area sciabile a causa dei predetti motivi e delle condizioni di affluenza.
13) L’accettazione degli skipass stagionali e 12 giorni nell’ arco della stagione viene assicurata fino al 31.03.2013, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 12 in merito al funzionamento degli impianti ed all’agibilità delle piste. Qualora la situazione di innevamento e l’affluenza dovessero consentire il funzionamento degli impianti anche dopo tale data, gli skipass stagionali e 12 giorni nell’ arco della stagione verranno accettati fino al 14.04.2013 sugli impianti che saranno in funzione.
14) La classificazione delle piste nelle cartine sciistiche è solo indicativa. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste al di fuori dell’orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili delle eventuali conseguenze dannose di tale violazione sia civilmente che penalmente.
15) Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo e deve adeguare l’andatura alle proprie capacità, condizioni del terreno, visibilità, stato di innevamento e segnaletica. Ogni sciatore deve inoltre attenersi alla normativa provinciale e regionale in materia nonché alle regole di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 e successive modifiche, esposte negli uffici vendita, presso gli impianti e sul sito internet Dolomiti Superski.
16) Informativa breve sull’utilizzo dei dati personali: le informazioni prescritte dall’art. 13 D. Lgs. 196/2003 sono esposte negli uffici di vendita e pubblicate sul sito internet del Dolomiti Superski.
17) I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.