Kronplatz - Plan de Corones
Condizioni di vendita
  1. Lo skipass é un documento personale e reca il nome e cognome e/o la foto del titolare. Non può essere scambiato, ceduto, sostituito, né modificato. Lo skipass plurigiornaliero porta impresse in alternativa le lettere M - F - S - J e B, che rispettivamente identificano l'appartenenza ad: Uomo - Donna - Senior - Junior e Bambino di età inferiore a 8 anni.
  2. Con la sottoscrizione per accettazione degli skipass gratuiti con foto concessi ai bambini (l’età deve essere documentata), il firmatario accettante si assume tutte le responsabilità inerenti all'uso degli impianti di risalita da parte del minore beneficiario, che userà gli impianti sotto la di lui diretta sorveglianza, dichiarando di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti per i viaggiatori.
  3. Per ottenere lo sconto, praticato ai Seniores, Juniores e Bambini vanno esibiti validi documenti di riconoscimento. Non sono valide autocertificazioni di alcun genere.
  4. La durata dello skipass non può essere variata, ne è possibile sostituire uno skipass di valle con un Dolomiti Superski e viceversa.
  5. L'utente è responsabile della buona conservazione dello skipass.
  6. Gli skipass ritirati o deteriorati non vengono sostituiti e tanto meno rimborsati.
  7. Il possessore dello scipass deve esibire lo stesso ad ogni richiesta degli addetti agli impianti ed agli ispettori Dolomiti Superski, ai quali deve consentire di essere identificato.
  8. Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass ed in particolare la sua cessione, anche come semplice scambio, comporta il ritiro immediato dello skipass ed il suo annullamento. Fatto salvo il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente.
  9. La tessera a valore non è personale e la sua validità è limitata alla stagione di emissione.
  10. Lo skipass e la tessera a valore, quali documenti di trasporto, assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30.06.1992) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.
  11. Non vengono garantiti né il funzionamento di tutti gli impianti di risalita del comprensorio sciistico DOLOMITI SUPERSKI, né la sciabilità di tutte le piste. All’inizio ed a fine stagione (dopo il 24/03/2009) è possibile la chiusura di alcuni impianti e la limitazione dell'area sciabile: gli skipass verranno accettati fino al 19/04/2009 sugli impianti che per condizioni di innevamento e di affluenza rimarranno aperti.
  12. La classificazione delle piste è solo indicativa e non è garantita l’agibilità di tutte le piste. Per motivi di sicurezza é proibito frequentare le piste al di fuori dell’orario di servizio.
  13. L’accettazione degli skipass stagionali, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 11 in merito al funzionamento degli impianti ed all’agibilità delle piste, viene garantita sino al 24.03.2009. Qualora per le condizioni di innevamento e di affluenza taluni impianti di risalita restino in funzione anche dopo tale data, gli skipass stagionali verranno accettati sugli impianti ancora in funzione fino al 19.04.2009.
  14. Solo in caso di infortunio sciistico è possibile il parziale rimborso dello skipass non utilizzato, sempre che sia del tipo nominativo o con foto. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna. Questa va quindi fatta, nell'interesse dell'infortunato, al più presto ed esclusivamente presso gli uffici vendita dello skipass. La richiesta di rimborso è quindi valida solo se accompagnata dalla riconsegna dello skipass ed il rimborso avverrà solo a presentazione di un certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona o dall'ospedale dove è avvenuto il ricovero), dal quale risulti che il titolare dello skipass ha subito un infortunio che gli impedisce la prosecuzione dell’attività sciistica.
    Il calcolo del rimborso viene fatto tenendo conto del costo delle giornate già godute, stessa procedura vale per il rimborso degli skipass stagionali. Gli skipass giornalieri non possono essere rimborsati. Gli accompagnatori dell'infortunato non hanno diritto al rimborso.
  15. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danno a persone e cose. Lo sciatore deve, pertanto, adeguare la sua andatura alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori.
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